STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA’
Art. 1)E’ costituita una Società Cooperativa denominata “FARMAFIDI ITALIA società cooperativa” (nel corso del presente Statuto denominata anche “Confidi”, o “Consorzio” o “Cooperativa” o “Società”).
La Società ha sede in Catania, all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.
L’Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere succursali, filiali, uffici, agenzie, rappresentanze e recapiti sia in Italia che all’estero, ovvero trasferire la sede legale nell’ambito del Comune sopraindicato; spetta, invece, ai soci decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopraindicato.
Art. 2)
La cooperativa che è basata sui principi della mutualità e non ha finalità di lucro, si propone di effettuare in favore dei propri Soci esclusivamente l’attività di garanzia dei fidi, di controgaranzia e co-garanzia e tutti i servizi connessi, strumentali e/o utili a questo.
In particolare il Confidi potrà svolgere le seguenti attività:
- l’attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari, con le quali verranno stipulate apposite convenzioni;
- l’attività di informazione ed assistenza alle imprese consorziate per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese;
- l’attività di prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, ai fini dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese Socie, nonché gestire fondi pubblici di agevolazione, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge ed in particolare della legge 326/03;
- partecipare in società, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese ed aderire ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative, anche di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico connessi all’oggetto sociale;
- costituire uno o più fondi rischi destinati alla copertura delle eventuali perdite sulle operazioni garantite e/o co-garantite e/o controgarantite dal Confidi;
- costituire e/o partecipare a fondi interconsortili di garanzia, società, enti ed organizzazioni volti a coordinare e potenziare le attività del Confidi;
- partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti, società europee, italiane ed estere concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno a favore del Confidi per il reintegro delle perdite subite in relazione alle operazioni garantite;
- compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, o di garanzia, incluse fidejussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali, nonché consentire iscrizioni, trascrizioni, ed annotazioni necessarie al conseguimento dell’oggetto sociale, nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare nei limiti previsti dalla Legge 326 del 24/11/2003;
- iscriversi nell’elenco ex art. 107, secondo quanto previsto dal comma 57 della legge 326/03;
- fondersi con altri Confidi comunque costituiti anche in deroga a quanto previsto agli articoli 2500 septies, 2500 octies, 2545 del Codice Civile e secondo quanto espressamente previsto ai Commi 38 – 39 e 40 della Legge 326/03;
- aderire a consorzi, o società consortili o società cooperative di secondo grado;
- emettere, nel rispetto delle previsioni di legge, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi e non.
E’ tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. I fondi della Società potranno essere investiti in titoli. Le eventuali sopravvenienze attive potranno essere destinate ad investimenti per il miglioramento dei servizi resi ai Soci e/o ad incrementare i fondi rischi costituiti.
Art. 3)
La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050).
Tale termine potrà alla scadenza essere prorogato con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.
Art. 4)
La Società potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali previsti dallo Statuto, purché tendenti alla realizzazione degli scopi sociali.
Potranno essere accettati fidejussioni e versamenti in numerario da parte di terzi, da utilizzare insieme alle fidejussioni ed ai versamenti dei soci.
In particolare il Consorzio, secondo le norme del presente Statuto, procederà:
- alla stipula di una o più convenzioni con Istituti, Banche, Assicurazioni, Casse o Aziende di Credito, nonché con Società Finanziarie, intermediari del credito e con qualsiasi altra società di servizi del credito regolarmente autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia creditizia;
- alla determinazione delle modalità per l’impiego delle fidejussioni che i soci, ed eventualmente i terzi, si sono impegnati a prestare.
La cooperativa può aderire ad un consorzio di garanzia fidi di secondo grado.
Il Consorzio potrà Assumere partecipazioni, interessenze e potrà sottoscrivere azioni, quote ed obbligazioni in Società, Consorzi ed Enti, nonché procedere direttamente o tramite terzi alla realizzazione di ricerche di mercato ed indagini attinenti alla materia creditizia.
Restano espressamente esclusi lo svolgimento delle attività di cui alla Legge 1/91 ed ogni altra attività non consentita o per la quale siano richieste speciali autorizzazioni.
TITOLO II
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 5)Il patrimonio sociale è costituito:
- dal capitale sociale;
- dalla riserva ordinaria;
- da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e/o di privati;
- da contributi dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, delle Camere di Commercio e di qualsiasi altro Ente;
- da eventuali altre riserve;
- da ogni altro fondo e/o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- da eventuali tasse di ammissione.
Art. 6)
La Cooperativa risponde col suo patrimonio per le obbligazioni sociali, fatto salvo quanto stabilito dall’Art. 35) del presente Statuto.
Art. 7)
Il capitale sociale é formato da un numero illimitato di quote, indivisibili e non frazionabili, del valore nominale unitario di Euro duecentocinquantotto/23 (€. 258,23).
Ciascun socio non può sottoscrivere più di una quota.
Le quote, che non sono trasferibili senza il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, non possono essere sottoposte a pegno né acquistate dalla Società.
Art. 8)
La responsabilità dei soci per i debiti sociali è limitata alla quota sociale, salvo quanto stabilito dagli Artt. 22) e 23) del presente Statuto.
TITOLO III
BILANCIO
Art. 9)L’esercizio sociale va dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio che deve essere presentato per l’approvazione all’Assemblea ordinaria dei soci nei termini stabiliti dell’Art.26) del presente statuto.
Il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme, le modalità ed i termini previsti dalla Legge per le Società di capitali e deve essere annualmente depositato all’Albo Nazionale delle Società Cooperative.
In considerazione degli scopi della Società, che escludono ogni fine di lucro, i soci versano quote annuali di esercizio sulla base del bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, nella misura e secondo le modalità che sono stabilite dall’Organo Amministrativo, a copertura di tutte le spese ed oneri necessari ed occorrenti per il suo funzionamento.
In relazione al carattere mutualistico prevalente della Cooperativa e del settore di appartenenza tra i consorzi di garanzia fidi, si recepiscono le seguenti disposizioni previste dall’art. 2514 del Codice Civile e dalla legge 24/11/2003 n. 326 e successive modificazioni:
a) – il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) – il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) – il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) – l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento o cessazione della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo di garanzia interconsortile a cui il Confidi eventualmente aderisca o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell'articolo 13 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’eventuale risultato economico positivo non può essere distribuito sotto qualsiasi forma alle imprese appartenenti, ma viene ripartito come segue:
- nella misura non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;
- la restante parte alla riserva straordinaria, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di integrare con lo stesso il fondo rischi.
In ogni caso le riserve non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita delle Cooperativa che all’atto del suo scioglimento.
Gli eventuali accantonamenti effettuati al fondo di riserva costituito ai sensi dell’art.12 della Legge 16/12/77 n. 904 sono indivisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all’atto dello scioglimento; gli stessi vanno incrementare il fondo rischi.
Il patrimonio netto della cooperativa comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non potrà essere inferiore a Euro 250.000,00, ovvero al diverso limite previsto della legge, in occasione del bilancio.
Qualora in occasione del bilancio risulti che il patrimonio netto sia diminuito per oltre un terzo (1/3) al di sotto del limite stabilito, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all’Assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo (1/3) di tale minimo l’Assemblea che approva il bilancio dovrà deliberare l’aumento del capitale sociale e/o disporre a carico dei Soci il pagamento di contributi straordinari a fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo (1/3), ovvero deliberare lo scioglimento del Confidi.
TITOLO IV
SOCI
Art. 10)Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito di legge.
Possono essere Soci le micro, piccole e medie imprese operanti nel territorio nazionale qualificabili come PMI ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento CE n.70/2001 e successive modifiche ed integrazioni nonché tutti i soggetti indicati dal comma 8 della legge 326 del 24.11.2003 e ss.mm.ii.
Possono essere soci anche imprese di maggiori dimensioni purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dalle Leggi Regionali e/o Provinciali, possono essere Soci tutti i soggetti indicati dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e provinciali tempo per tempo vigenti.
Tali imprese devono risultare in attività e non avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento; non essere incorse in insolvenze palesi ed il loro titolare non deve aver subito condanne ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
Al consorzio possono aderire, assumendo la veste di Soci sostenitori, enti pubblici e/o privati, banche, associazioni ed aziende che pur non fruendo dei servizi del consorzio stesso, concorrono a sostenerne le finalità.
Art. 11)
L’ammissione alla Cooperativa deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, al quale l’aspirante socio deve inoltrare richiesta scritta indicando i dati e le informazioni ed accludendo i documenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno richiedere. L’aspirante Socio deve dichiarare di possedere i requisiti per l’ammissione a Socio, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dell’eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società e delle convenzioni con gli istituti finanziatori e di accettare il tutto senza riserva o condizioni.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro Soci. Il C.d.A. deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione a Socio e comunicarlo agli interessati. Qualora la domanda non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione l’aspirante Socio può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Il nuovo Socio deve versare oltre l’importo della quota sociale, l’eventuale tassa di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Successivamente alla propria accettazione, salvo differenti disposizioni stabilite dalle convenzioni con gli enti finanziatori il Socio è obbligato al versamento delle somme da destinare al fondo rischi ed al rilascio delle fideiussioni.
Il C.d.A. richiederà al Socio tutte le integrazioni previste a norma di Statuto per poter beneficiare delle garanzie della Società nonché delle agevolazioni previste dalle normative vigenti.
Il C.d.A. nella relazione al bilancio illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi Soci.
Art. 12)
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad accertare che l’aspirante socio abbia i requisiti di cui all’Art.10) del presente Statuto e che non possa costituire fonte di nocumento o danno, anche indiretto, alla Cooperativa.
Art. 13)
La deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione circa l’ammissione dei soci dovrà essere comunicata all’aspirante socio, il quale, se ammesso, deve, entro il termine stabilito dallo stesso Consiglio di Amministrazione, provvedere agli adempimenti di cui all’art. 14) del presente Statuto.
Art. 14)
Ogni socio è obbligato a:
a) - versare una somma pari a Euro duecentocinquantotto/23 (€. 258,23) per quota sociale;
b) - versare l’eventuale tassa di ammissione nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
c) - versare le quote annuali di esercizio sulla base del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella misura e secondo le modalità che sono stabilite dall’Organo Amministrativo, a copertura di tutte le spese ed oneri necessari ed occorrenti per il funzionamento della Società;
d) - concorrere alla formazione del fondo rischi mediante versamento dell’importo minimo di Euro cinquanta/00 (Euro 50,00=) da effettuarsi all’atto dell’ammissione a Socio alla cooperativa; il Socio all’atto dell’attivazione della prestazione di garanzia da parte della cooperativa, è tenuto ad integrare il fondo rischi versando una ulteriore somma, il cui ammontare sarà stabilito dal C.d.A. in relazione al moltiplicatore, di cui al successivo articolo 20, lett. f) del presente Statuto che sarà concordato con l’istituto di credito finanziatore;
e) - prestare all’atto dell’attivazione della garanzia da parte del consorzio, una fideiussione a favore dell’istituto di credito finanziatore, se prevista nella convenzione vigente, da costituirsi presso il medesimo, il cui importo sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in relazione al moltiplicatore di cui al successivo art. 20 lett. f) del presente Statuto.
f) - versare la commissione applicata sull’ammontare dell’affidamento concesso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
g) - investire in caso di eventuali controversie fra i soci stessi o fra essi e gli Organi della Cooperativa gli arbitri secondo quanto previsto dall’art. 34 del presente Statuto fatto comunque salvo quanto disposto dal successivo Art. 17);
h) - osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali e collaborare al buon andamento del Consorzio anche mediante l’eventuale presenza attiva nella vita della Società.
Art. 15)
Il recesso del socio può avvenire soltanto nei casi previsti dalla Legge per le Società Cooperative.
Il socio che intende recedere deve farne richiesta al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corredandola dell’attestazione, rilasciata dall’Istituto o Azienda di Credito convenzionati, dalla quale risulti saldato il conto intrattenuto attraverso la Cooperativa.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso devono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di deliberazione.
Il socio che recede ha diritto, dopo due anni dalla data delle relative delibere del Consiglio di Amministrazione, alla restituzione:
- della somma versata quale quota di capitale sociale;
- della quota di partecipazione al fondo rischi,
- delle fidejussioni prestate.
Le fidejussioni prestate dal socio recesso, nell’ambito del termine di cui al precedente quarto comma, garantiscono tutte le linee di credito accordate in epoca antecedente alla data di approvazione del recesso da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte degli amministratori.
Per quanto riguarda invece i rapporti mutualistici tra Socio e Società il recesso ha effetto solo quando saranno andate a buon fine le obbligazioni esistenti della Società al momento dell’accoglimento del recesso per i rapporti sociali.
Art.16)
L’esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:
- quando il socio abbia perduto i requisiti per l’ammissione di cui all’Art.10) del presente Statuto;
- quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Statutari;
- quando il socio si sia reso insolvente verso la Cooperativa o moroso nei pagamenti ad essa dovuti;
- quando il socio in qualunque modo arrechi un danno materiale e/o morale alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e/o disordini;
- in caso di trasferimento, perdita e/o decadenza dell’azienda a qualsiasi titolo;
- nei casi previsti dalla Legge.
Art. 17)
Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data della deliberazione.
Il socio escluso può ricorrere avverso la delibera di esclusione ai sensi di legge.
In caso di esclusione il socio, oltre al rimborso della quota sociale, ha diritto alla restituzione della quota di partecipazione versata al fondo rischi e delle fidejussioni prestate dopo due anni dalla delibera di esclusione, o comunque dalla data di chiusura a saldo dei conti intrattenuti attraverso la Cooperativa con gli Istituti o Aziende di Credito convenzionati.
Le fidejussioni prestate dal socio escluso nell’ambito del termine di cui sopra garantiscono tutte le linee di credito accordate in epoca antecedente alla data di chiusura a saldo dei conti intrattenuti attraverso la Cooperativa con gli Istituti o con Aziende di Credito convenzionati.
L’esclusione del socio ha effetto dall’annotazione nel Libro dei Soci da farsi a cura degli Amministratori.
TITOLO V
OPERAZIONI
Art. 18)Per l’attuazione dell’oggetto sociale, il Consiglio di Amministrazione stipulerà convenzioni con Istituti di Credito, Società Finanziarie, banche, assicurazioni, società di servizi e di intermediazione del credito in genere regolarmente autorizzate al fine di regolare le operazioni di finanziamento perfezionate dai soci alle condizioni di maggior favore rispetto alle normali condizioni di mercato.
La Cooperativa assisterà i soci in tutte le operazioni poste in essere dal sistema bancario convenzionato con possibilità di accesso alle agevolazioni previste dalle normative tempo per tempo vigenti.
Art.19)
Le prestazioni di garanzia ad ogni singolo socio non possono superare l’importo massimo stabilito dalle convenzioni stipulate tra la Cooperativa e le Aziende di Credito e gli altri Enti, a norma del precedente Articolo del presente Statuto e nel rispetto delle norme e dei limiti di Legge in proposito.
Art. 20)
Le condizioni devono essere uniformate ai seguenti principi:
a) - il socio che intende ottenere l’affidamento alle condizioni previste dalle convenzioni stipulate tra gli Istituti ed Aziende di Credito e la Cooperativa deve inoltrare a quest’ultima apposita domanda corredata dai documenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno richiedere.
La Cooperativa, se l’istanza viene ammessa, la trasmette all’Istituto o Azienda di Credito convenzionati scelto dal socio unitamente alle proprie osservazioni;
b) - L’Istituto o l’Azienda di Credito convenzionati curano l’Istruttoria necessaria per la concessione del fido in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari e possono chiedere all’impresa richiedente, attraverso la Cooperativa, ogni documentazione ed informazione ritenute necessarie;
c) - il Comitato Tecnico della Cooperativa propone al C.d.A. le domande di fido ritenute meritevoli di accoglimento;
d) - la Cooperativa, a garanzia dei fidi concessi ai propri soci, costituisce a favore dell’Istituto di Credito convenzionato, in cauzione presso lo stesso, un fondo rischi e, se previsto in convenzione, un monte fidejussioni.
L’istituto di Credito convenzionato, in caso di insolvenza dell’impresa affidata, dopo aver espletato tutte le azioni anche esecutive per il recupero del credito contro quest’ultima, potrà prelevare l’importo dal fondo rischi.
Qualora il fondo rischi risulti insufficiente, l’Istituto di Credito convenzionato potrà avvalersi del monte fidejussioni, se presente, e dovrà rivolgersi alla Cooperativa che ripartirà, in proporzione fra i soci, nei limiti della responsabilità fidejussoria di ciascuno, l’onere per la perdita del socio insolvente;
e) - Il Comitato Tecnico, nel proporre il fido da concedere a ciascuna impresa, tiene conto delle condizioni di convenzione, nonché della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa, ed ancora della situazione patrimoniale di eventuali fidejussori qualora l’Istituto di Credito convenzionato richieda tale ulteriore garanzia.
f) - La percentuale di rischi da far gravare sulla garanzia prestata dalla cooperativa per ogni singolo finanziamento non potrà essere superiore all’ottanta per cento (80%). Gli istituti di credito convenzionati assumeranno un rischio fino ad un massimo dell’80%.
g) Nel caso di adesione a Confidi di secondo grado la percentuale di rischio da far gravare sulla garanzia prestata dal confidi di primo grado non potrà essere superiore all’80%. Gli Istituti di Credito convenzionati assumeranno un rischio fino all’80%. La garanzia prestata dal Confidi di secondo grado interverrà fino ad un massimo del 80%.
Art. 21)
Le disponibilità di denaro della Cooperativa verranno depositate in due distinti conti di cui uno per il fondo rischi ed uno per il fondo di gestione.
Art. 22)
A copertura delle garanzie rilasciate dalla Cooperativa è costituito, presso ogni istituto di Credito o Società convenzionata, un fondo rischi.
Il fondo rischi è alimentato:
- da un versamento iniziale da parte di ogni socio nella misura di Euro 50/00 (Euro cinquanta) integrabili nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ogni garanzia concessa e secondo quanto previsto dalle convenzioni bancarie;
- da eventuali contributi da parte degli Enti pubblici, associazioni, istituti di credito, aziende, ecc.;
- da eventuali destinazioni di utili a norma dell’Art. 9) del presente Statuto.
Il fondo rischi viene dato in deposito fruttifero all’Istituto di Credito o Società convenzionati ed il deposito sarà intestato alla “Cooperativa - conto fondo rischi”.
Per la parte di fondo rischi costituito dai contributi di integrazione della Regione Siciliana, gli interessi maturati confluiranno integralmente ed obbligatoriamente sui fondi stessi.
Il fondo rischi durante la vita della Cooperativa è indivisibile fra i soci, salvo quanto disposto dagli Artt. 15) - 17).
Allo scioglimento valgono le norme di cui all’Art. 35 del presente Statuto.
Art. 23)
A garanzia collettiva delle operazioni autorizzate dalla Cooperativa è costituito, presso ogni Istituto di Credito o Società convenzionati, un monte fidejussioni se espressamente previsto nella convenzione con la banca.
Ogni monte fidejussioni, escluso il corrispondente fondo rischi, garantisce esclusivamente i fidejussori che l’hanno costituito.
La modalità delle concessioni della fidejussione da parte del socio sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione in accordo con gli Istituti di Credito convenzionati, purché nei limiti del presente Statuto e delle Leggi Regionali e/o Provinciali.
TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Art. 24)Sono organi sociali:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Tecnico;
- il Collegio Sindacale;
Art. 25)
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
a) - nominare i componenti degli Organi Sociali e stabilirne l’eventuale compenso;
b) - approvare il bilancio annuale di esercizio;
c) - approvare il bilancio di previsione e determinare il contributo per la copertura delle spese di gestione;
d) - deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto (1/5) dei soci;
e) - trattare tutti gli argomenti di sua competenza per Statuto o per disposizione di Legge, compresi quelli che l’Organo Amministrativo riterrà opportuno sottoporre al suo esame.
Sono riservate all’Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello Statuto o sullo scioglimento della Cooperativa, nonché la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art. 26)
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni quando particolari esigenze sociali lo richiedono.
L’assemblea è convocata in ossequio alle disposizioni di legge vigenti mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Vi può inoltre essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima.
Le imprese Socie, gli amministratori ed i sindaci residenti al di fuori della provincia dove ha sede la Società, ovvero ubicati al di fuori della provincia dove sarà convocata l’Assemblea potranno - se espressamente indicato in convocazione e comunque secondo le disposizioni che saranno indicate, di volta in volta, nella stessa convocazione - partecipare ai lavori assembleari mediante i sistemi telematici di collegamento a distanza (video-conferenza).
La partecipazione mediante tali mezzi di collegamento a distanza potrà avvenire a condizione che i partecipanti possano essere sempre identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.
Possono anche partecipare, nel luogo di svolgimento del collegamento a distanza, uno o più delegati del Presidente scelti preferibilmente fra i componenti del C.d.A. e/o del Comitato Tecnico e/o del Collegio Sindacale.
All’Assemblea sia ordinaria che straordinaria partecipano, senza diritto di voto, rappresentanti di Enti sostenitori della Cooperativa.
Art. 27)
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera a maggioranza dei presenti, in prima convocazione con l’intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita secondo le disposizioni di legge, tempo per tempo vigenti, e quanto previsto dall’art. 35 del presente Statuto; in terza convocazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale, fatto sempre salvo quanto previsto dall’art. 35 del presente statuto.
Art. 28)
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Se i soci sono persone giuridiche, essi sono rappresentati nell’Assemblea dai propri legali rappresentanti o da persone da essi delegate per iscritto, purché soci della Cooperativa.
Hanno diritto di voto, a norma di legge, coloro i quali risultino iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci.
Il socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.
La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale, nonché ai dipendenti della Cooperativa.
Un socio può rappresentare per delega non più di dieci soci.
Le votazioni di regola avranno luogo per alzata di mano con prova e controprova, salva diversa modalità di votazione, con esclusione dello scrutinio segreto, che l’assemblea a maggioranza riterrà opportuno adottare.
In caso di parità di voti, la proposta messa a votazione si intende respinta.
Per le elezioni delle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
In assenza di entrambi la maggioranza dei soci elegge chi deve presiederla.
Il Presidente sceglie tra i soci presenti aventi diritto di voto, con l’approvazione dell’Assemblea, due scrutatori per le eventuali operazioni di scrutinio.
Nelle Assemblee ordinarie, lo stesso Presidente deve farsi assistere da un Segretario nominato dall’Assemblea, che può essere persona estranea alla Società, con l’incarico di redigere il verbale; in caso di Assemblee straordinarie il verbale deve essere redatto da un Notaio.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea devono essere riportate nell’apposito libro sociale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.
Art. 29)
Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque a tredici membri, eletti dall’Assemblea secondo quanto disposto dall’art. art. 2542 C.C e ss.mm.ii.
Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.
Potrà, inoltre, far parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante di altro Ente Pubblico o Società che partecipi con i propri contributi alla costituzione del patrimonio sociale in misura di almeno un quarto del capitale versato dai soci o ad uno stanziamento di analoga natura per l’abbattimento del tasso praticato dagli Istituti ai Soci. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare la concessione di garanzie mutualistiche, potranno partecipare uno o più delegati dei componenti il Comitato Tecnico.
Qualora si renda vacante, nel corso dell’esercizio, un posto nel Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, potrà surrogare il mancante fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla sostituzione definitiva.
Ove però il Consiglio perdesse per qualsiasi motivo più di tre membri eletti, dovrà convocarsi entro trenta giorni l’Assemblea per procedere a nuove elezioni. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il vice Presidente, tranne che per la prima volta, in cui tale nomina avviene in sede di Atto Costitutivo da parte dell’Assemblea.
Art. 30)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Cooperativa e gli sono conferite tutte le facoltà per l’attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelle che, per disposizione di Legge o di Statuto, siano riservate alla competenza dell’Assemblea.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:
- deliberare circa l’ammissione, l’esclusione ed il recesso dei soci;
- deliberare insindacabilmente sulla concessione delle garanzie mutualistiche;
- designare i membri del Comitato Tecnico;
- formulare eventuali regolamenti interni, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
- nominare e revocare, nel caso di assunzione, gli impiegati;
- predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio annuale di esercizio;
- stipulare le convenzioni con gli Istituti di Credito per l’attuazione degli scopi sociali;
- deliberare sulla conformità delle domande di richiesta di fido bancario alle norme delle convenzioni;
- gestire i fondi rischi, deliberando sulle relative forme di integrazione ed in genere su tutte le operazioni che li concernono;
- gestire i monti fidejussori, deliberando sulla destinazione agli Enti convenzionati delle fidejussioni rilasciate dai soci e dai terzi, nonché su ogni altra questione relativa;
- fissare annualmente l’importo dell’eventuale tassa di ammissione;
- convocare l’Assemblea e fissarne l’ordine del giorno;
- determinare l’importo delle quote a carico di ciascun socio per la copertura delle spese di gestione;
- determinare la percentuale della commissione da applicare all’ammontare dell’affidamento concesso all’impresa socia, anche diversificando le aliquote in base al settore economico di appartenenza ed al merito di credito;
- modificare lo Statuto Sociale limitatamente alla parte oggetto di adeguamenti legislativi.
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ovvero affidare incarichi speciali ad uno o più dei suoi componenti.
Art. 31)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, tutti le volte che essi lo riterranno utile o quando ne sia fatta richiesta da un terzo (1/3) dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.
La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno otto giorni prima dell’adunanza, ed in caso di urgenza a mezzo di telegramma o "fax" in modo che i Consiglieri ed i Sindaci siano informati almeno due giorni prima della riunione.
Alle riunioni di C.d.A. i consiglieri potranno - se espressamente indicato in convocazione e comunque secondo le disposizioni che saranno indicate, di volta in volta, nella stessa convocazione - partecipare mediante i sistemi telematici di collegamento a distanza (video-conferenza, audio-conferenza).
La partecipazione mediante tali mezzi di collegamento a distanza potrà avvenire a condizione che i partecipanti possano essere sempre identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché i poteri di firma per effettuare tutte le operazioni bancarie, sono attributi al presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al Vice Presidente.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, pertanto, è autorizzato a riscuotere somme da Pubbliche Amministrazioni Enti Finanziari, Banche e privati, qualunque sia l’ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.
Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati davanti a qualsiasi grado di giurisdizione.
Il medesimo può anche effettuare compromessi e transazioni.
Art. 32)
Il Comitato Tecnico ha funzioni consultive per la concessione di garanzie ai Soci.
Esso è composto da nove membri.
Di esso fanno parte:
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o, in caso di suo impedimento, da un consigliere di amministrazione delegato dal Presidente di volta in volta;
- gli altri membri scelti dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, anche fra persone estranee ad essa.
Alle riunioni può assistere, su invito del Presidente, il rappresentante della banca o della società finanziaria interessato alla richiesta di garanzia esaminata.
I membri del Comitato Tecnico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Salvo quanto previsto dalla lettera a) del precedente Art. 25), le cariche di membro del Comitato Tecnico sono gratuite, fatto salvo comunque soltanto il rimborso delle spese sostenute per ottemperare agli obblighi connessi al mandato.
In caso di cessazione di membri del Comitato durante il triennio, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità con cui sono stati nominati i membri cessati; i nuovi membri decadono assieme agli altri alla fine del triennio.
Le deliberazioni del Comitato sono valide quando conseguono il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti.
In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.
Per l’espressione del voto non sono ammesse deleghe.
La Presidenza del Comitato è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Al Comitato spetta di:
- proporre al Consiglio di Amministrazione le domande ritenute meritevoli di concessione della garanzia del Consorzio per i fidi richiesti dalle Imprese consorziate;
- esprimere il proprio parere al Consiglio di Amministrazione su ogni questione ad esso demandata dallo stesso Consiglio.
Art. 33)
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
Uno dei componenti effettivi dovrà essere nominato, in rappresentanza dell’Amministrazione Regionale Siciliana, dal Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito.
I membri del Collegio Sindacale dovranno essere scelti fra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili. I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
I componenti del Collegio Sindacale hanno tutti i compiti ed i doveri stabiliti dalla Legge, in particolare esercitano il controllo contabile e la vigilanza sull’osservanza dello Statuto e devono riunirsi almeno ogni tre mesi, redigendo all’uopo processo verbale, da trascriversi nell’apposito libro sociale.
I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Non sono eleggibili alla carica di Sindaco o, se eletti, decadono dall’Ufficio, i parenti e gli affini degli Amministratori entro il quarto grado e coloro i quali hanno nella Cooperativa un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuito.
Art. 34)
Le controversie insorgenti tra i Soci o tra Soci e la Società che abbiamo ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio, nonché tutte le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, le controversie di Amministratori, liquidatori, o Sindaci sono devolute All’Organo Arbitrale.
Gli arbitri sono in numero di 3 (tre) e sono scelti fra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla CCIAA di Catania.
In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
Gli arbitri decidono secondo diritto. I Soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli arbitri fissano al momento della costituzione le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti fissando, in ogni caso, una apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO
Art. 35)In qualunque caso di scioglimento, cessazione o di messa in liquidazione della Cooperativa, affinchè la delibera sia valida, occorre, sia in seconda che in terza convocazione, la rappresentanza all’Assemblea straordinaria della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
Spetta all’Assemblea validamente costituita la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei poteri.
In caso di scioglimento l’intero patrimonio sociale, dedotto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile a cui il Confidi eventualmente aderisca o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell'articolo 13 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
La parte residua dell’integrazione regionale della liquidazione del fondo rischi deve essere devoluto al fondo di garanzia regionale.
Art. 36)
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile sulle società cooperative nonché le disposizioni, anche regionali, emanate ed emanande in materia ed in particolare quanto previsto nella legge 326 del 24/11/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente Statuto, e le sue eventuali modifiche, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Legge Regionale Siciliana n. 11/05, devono essere trasmessi all’Amministrazione Regionale Siciliana per la sottoposizione a verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1, della Legge Regionale Siciliana 21/9/2005 n. 11 e successive modificazioni.
F.to: Giuseppe Di Silvestri; Giuseppe Boscarino Notaio.
FARMAFIDI e' un Confidi riconosciuto dalla

